










Statuto
STATUTO DELLA SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI (aggiornato al 1987)
(Fondata nel 1874)
Capo I - Nome - Finalità - Soci
Art. 1 - E' costituita la Società Toscana di Scienze Naturali con sede nella città di Pisa.
La Società ha lo scopo di promuovere e favorire lo studio delle Scienze Naturali e diffondere, con pubblicazioni, la produzione scientifica dei soci.
Art. 2 - I soci sono distinti in ordinari, collettivi ed onorari.
Il numero dei soci è illimitato.
In qualità di socio ordinario può essere iscritta alla Società ogni persona fisica interessata alle sue finalità.
Enti scientifici e culturali, società industriali e commerciali possono essere iscritti alla Società in qualità di soci collettivi.
L'iscrizione è subordinata all'approvazione della maggioranza dei soci presenti alla adunanza alla quale viene presentata la domanda ed al pagamento delle quote sociali, secondo quanto stabilito dal regolamento.
I soci onorari vengono nominati dall'assemblea su proposta di almeno cinque soci o del Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Ogni socio ordinario si impegna a far parte della Società per un periodo di almeno tre anni.
II socio moroso da due anni sarà dichiarato decaduto da parte del Consiglio Direttivo.
In ogni altro caso la decadenza da socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Capo II - Organi della Società
Art. 4 - La Società tiene due tipi di riunioni: Assemblee ed Adunanze scientifiche.
Art. 5 - L'Assemblea è costituita dai soci ordinari, collettivi ed onorari. Spetta all'Assemblea di deliberare, oltre che sulle questioni deferite alla sua competenza dal presente statuto, su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo il caso in cui essa ne abbia conferito particolare delega al Consiglio Direttivo.
Art. 6 - L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel mese di dicembre; le Assemblee straordinarie vengono convocate tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci, purché ne venga presentata motivata domanda scritta al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data prevista per la riunione.
La convocazione dell'Assemblea viene notificata ad ogni socio, a cura del Presidente, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere inviato al domicilio dell'interessato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art. 7 - Per le votazioni in Assemblea ciascun socio dispone di un voto e può farsi rappresentare a tutti gli effetti da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio delegato.
Ogni socio collettivo sarà rappresentato da una persona con diritto ad un solo voto nelle delibere dell'Assemblea.
L'Assemblea dei soci, in prima convocazione, delibera validamente con l'intervento personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega.
Le deliberazioni in entrambi i casi, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati per delega.
Art. 8 - L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo, il Comitato di Redazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 - Le adunanze scientifiche si tengono periodicamente durante l'anno, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Esse hanno lo scopo di consentire ai soci la discussione di argomenti scientifici e di normale amministrazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Art. 10 - Le cariche della Società sono conferite a maggioranza assoluta di voti. Gli eletti restano in carica due anni e sono rieleggibili. L'anno sociale ha inizio il primo gennaio.
Art. 11 - II Consiglio Direttivo della Società è composto da un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario Generale, un Segretario agli Atti, un Bibliotecario, un Economo-cassiere, tutti eletti tra i soci della Società.
Art. 12 - II Consiglio Direttivo assolve i seguenti compiti:
a) delibera circa il luogo e l'epoca delle adunanze scientifiche e della Assemblea e stabilisce le norme intese a disciplinare il regolare svolgimento delle adunanze stesse;
b) presenta all'Assemblea ed alle adunanze scientifiche le proposte di nomina di nuovi soci; presenta all'Assemblea le proposte di decadenza dalla qualità di socio qualora, a norma dell'art. 3, 2° comma, la dichiarazione di decadenza non sia di competenza del Consiglio stesso;
c) adotta, in caso di eccezionale urgenza, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea, riferendone poi per l'approvazione all'Assemblea stessa;
d) cura l'ordinaria amministrazione della Società e, sulla base dei giudizi espressi dal Comitato di Redazione, la stampa degli Atti sociali;
e) cura i rapporti con le organizzazioni e le società scientifiche nazionali ed internazionali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
f) formula il Regolamento per l'attuazione del presente Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 13 - II Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Può anche essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti.
Art. 14 - II Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, le Assemblee e le adunanze scientifiche, firma i verbali, gli atti ufficiali e i mandati di pagamento, inoltre, in caso di urgenza, prende gli opportuni provvedimenti riferendone alla prima seduta del Consiglio Direttivo. Uno dei due Vice-Presidenti sostituisce il Presidente, nel caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 15 - II Segretario Generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e delle adunanze scientifiche; provvede anche alla corrispondenza d'ufficio.
Il Segretario degli Atti attende alla stampa degli Atti e dei processi verbali, cura le relazioni tra la Tipografia e i soci autori di note da pubblicarsi sugli Atti.
Il Bibliotecario è depositario responsabile tanto delle copie degli Atti quanto di tutte le pubblicazioni che perverranno alla Società, ne dovrà tenere regolare registro ed informare la Società, nella Assemblea, delle copie distribuite e dei cambi avvenuti.
L'Economo-cassiere provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e in conformità alle disposizioni del Presidente. Cura la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi della Società, provvede alla tenuta della contabilità, prepera i bilanci, tiene aggiornati gli inventari, effettua gli incassi e provvede ai pagamenti.
Art. 16 - II Comitato di Redazione è composto dal Presidente della Società e da quattro soci, i quali provvedono ad esprimere un giudizio sulla validità scientifica e l'originalità delle note presentate per la pubblicazione sugli Atti sociali.
Art. 17 - II Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre soci. Essi hanno il compito di controllare la regolarità del bilancio consuntivo della Società e di presentarlo nell'Assemblea di dicembre per la approvazione.
Capo III – Pubblicazioni
Art. 18 - Le pubblicazioni della Società hanno il titolo di: «Atti della Società Toscana di Scienze Naturali» e si dividono in Memorie e Processi Verbali.
Essi hanno periodicità almeno annuale.
Art. 19 - I lavori da stamparsi negli Atti della Società devono essere conformi alle norme stabilite nel Regolamento.
Art. 20 - Non vengono accettati per la pubblicazione negli Atti quei lavori che a giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo, su motivato parere del Comitato di Redazione, non siano ritenuti adatti all'indirizzo ed agli scopi della Società o che appartengano a soci che non siano in pari con il loro conto verso la Società.
Art. 21 - Quando i mezzi della Società lo permettano, o quando la spesa venga sostenuta per intero dal richiedente, saranno accettati, per la pubblicazione negli Atti, anche lavori di persone estranee alla Società; avranno però sempre la precedenza quelli dei soci.
Art. 22 - I soci ordinari ed onorari hanno il diritto alla stampa gratuita di un certo numero di pagine che verrà stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo; lo stesso vale per le copie gratuite degli estratti agli autori.
Art. 23 - I soci ordinari e collettivi, in regola con il pagamento della quota sociale, e i soci onorari hanno il diritto ad una copia degli Atti della Società.
Capo IV – Biblioteca
Art. 24 - II Consiglio Direttivo procura di ottenere da Accademie, Società scientifiche, proprietari e redattori di periodici scientifici aventi interesse naturalistico, le rispettive pubblicazioni in cambio degli Atti della Società.
Art. 25 - Tutti i soci hanno il diritto di consultare le opere che pervengono alla Società secondo le norme stabilite nel Regolamento.
Art. 26 - La Biblioteca della Società non può essere trasferita dai locali dell'Università di Pisa.
Capo V - Patrimonio ed altre norme
Art. 27 - II patrimonio sociale si compone delle quote annue dei soci, delle copie non distribuite degli Atti, dei proventi della vendita delle medesime, delle pubblicazioni di qualunque natura pervenute alla Società e di qualunque altro eventuale provento.
Art. 28 - Nel caso di scioglimento della Società il patrimonio sociale netto verrà trasferito in proprietà all'Università di Pisa.
Art. 29 - Nessuna modifica può essere introdotta nel presente Statuto senza l'approvazione dei soci nell'Assemblea alla quale, se di prima convocazione, essi concorrano almeno per la metà più uno del loro numero; modifiche possono essere approvate a maggioranza assoluta in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Gli articoli 1, 26 e 28 non potranno essere modificati se non col voto favorevole di almeno due terzi dei soci componenti la Società, e ciò sia tanto in prima che in seconda convocazione. Altresì per la modifica del presente articolo occorrerà il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci componenti la Società.
Art. 30 - II presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte di un'Assemblea all'uopo convocata.
Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge ed alle decisioni dell'Assemblea.
Il Presidente
Mario Benazzi
Il Segretario
Marco Franzini
Approvato nella seduta del 12 novembre 1970.